Informative
Ufficio Segreteria
Guida breve alla semplificazione amministrativa
Le recentissime leggi Bassanini rendono completamente attuabile il principio di semplificazione dell'attività amministrativa, velocizzando i rapporti tra cittadino-utente ed Amministrazione.
Ecco le principali novita' introdotte:
Dichiarazioni di nascita
Per denunciare la nascita di un figlio non è più necessario recarsi all'Ufficio di Stato Civile con due testimoni. Uno dei genitori può dichiarare la nascita, a sua scelta.
Entro tre giorni dal parto presso l'ospedale o la casa di cura,
Entro dieci giorni dal parto presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita oppure presso il Comune di residenza dei genitori.
Se i genitori non risiedono nello stesso Comune, la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre, a meno che non sia un diverso accordo tra di loro.
Non è più necessaria la presenza di testimoni e possono essere rese indistintamente da uno dei genitori:
Certificati
I certificati anagrafici sono i documenti più utilizzati dai cittadini, poiché dimostrano la titolarità di diritti o di requisiti indispensabili per una serie di attività.
Grazie alla "Legge Bassanini II" è possibile in molti casi evitare di recarsi al proprio Comune, risparmiando tempo e denaro.Infatti, le nuove disposizioni hanno stabilito:
La validità illimitata per i certificati che attestano fatti e stati non modificabili (nascita, morte, titolo di studio ecc.),
La validità di sei mesi per tutti gli altri certificati.
In quest'ultimo caso se il destinatario del certificato è un ente pubblico - come l'Azienda sanitaria Locale, l'Inps, la Motorizzazione - o un ente che gestisce un servizio pubblico - ad esempio, l`ASM - e le informazioni non sono cambiate, è sufficiente aggiungere in fondo al certificato: "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 4,della legge127 / 97 , consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, confermo che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio".
Questa dichiarazione, non autenticata, conferma la validità dei dati (non occorre quindi recarsi al Comune).
Inoltre:
I dati personali contenuti nei documenti di riconoscimento, in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati, a meno che non vi siano state variazioni dopo il rilascio.
Pertanto, il cittadino può presentare i documenti d'identità (patente, passaporto, carta d'identità) e, le amministrazioni pubbliche non possono richiedere ulteriori certificati relativi a dati già attestati dal documento esibito.
E` utile da ricordare che le amministrazioni non possono chiedere ulteriori certificati relativi ad informazioni delle quali sono già in possesso o informazioni che risultano dal documento di identità, sempre che queste non siano cambiate dopo il rilascio.
Carta d'identità e documenti personali
Nei documenti di riconoscimento viene tolta ogni indicazione relativa allo stato civile (celibe, nubile, divorziato, ecc.) salvo specifica richiesta dell'interessato;
la carta d'identità può essere rinnovata anche 6 mesi prima della scadenza;
i giovani maggiorenni in attesa del servizio di leva obbligatorio possono ottenere il passaporto o la carta d'identità valida per l'estero senza presentare il nulla osta del Distretto Militare;
le fotografie da apporre sui documenti personali (es: patente di guida, passaporto, licenza di pesca, ecc.), se presentate personalmente, devono essere autenticate dall'ufficio ricevente, su richiesta dell'interessato;
per attestare nome, cognome, luogo e data di nascita, stato civile e residenza, è sufficiente presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.
Domande - istanze
Non è soggetta ad autenticazione la firma delle istanze da produrre all'Amministrazione Pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Telecom, Motorizzazione civile, Azienda Speciale Servizi Municipalizzati (ASM, Farmacia comunale, Ente poste ecc.); tale disposizione riguarda non solo le istanze sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle ma anche quelle inviate, ad esempio, per posta, purché in questo caso, siano presentate unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento d'identità del sottoscrittore. La firma sulle istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contengano dichiarazioni sostitutive di notorietà.
per accettare la presentazione di domande, le amministrazioni pubbliche e le imprese di esercizi pubblici non possono richiedere ulteriori certificati relativi a dati già attestati dal documento di identità valido;
le firme richieste dalla pubblica amministrazione a più persone per i medesimi atti, possono essere apposte anche separatamente;
le copie di documenti devono essere sempre autenticate. Tuttavia il cittadino potrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le copie sono conformi all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
SI RICORDA INOLTRE CHE il Comune può autenticare solamente copie da presentare ad organi della pubblica amministrazione, oppure dirette ad ottenere servizi erogati da imprese di servizi pubblici.
Concorsi pubblici
Anche per i concorsi pubblici sono previste importanti novità:
Non è più necessaria l'autentica della firma nelle domande di partecipazioni a concorsi o selezioni pubblici, anche se presentate non direttamente dall'interessato
Non sono più previsti limiti di età (salvo deroghe legate a carriere specifiche) e titoli preferenziali legati all'età.
Gli accertamenti d'ufficio
E` importante ricordare che le amministrazioni non possono chiedere agli interessati informazioni già in loro possesso o reperibili presso altri enti pubblici, ad eccezione che per i concorsi pubblici.
L'autocertificazione
Con la legge 15 maggio 1997 n. 127 - cosiddetta "Bassanini 2" - recante modifiche ed integrazioni alla legge 4.1.1968 n. 15, si sono fatti importanti passi avanti verso la graduale eliminazione dei certificati e lo snellimento delle procedure burocratiche.
Con lo strumento della autocertificazione il cittadino, rivolgendosi agli uffici pubblici, può sostituire ai certificati proprie dichiarazioni su stati, requisiti personali o fatti di sua diretta conoscenza.
Ogni cittadino può così autocertificare presso gli Uffici della Pubblica Amministrazione la propria condizione, i propri requisiti ovvero fatti relativi sempre alla sua persona e dei quali può vantare una testimonianza diretta.
Al fine di favorire ed incrementare l'accesso a questo diritto, l'Amministrazione Comunale rende disponibili, presso gli uffici municipali competenti, i modelli per le predette autocertificazioni delle dichiarazioni consentite dalla legge.
I modelli sono pubblicati anche a margine di questa pagina.
Tali dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere prodotte anche in modo cumulativo.
L'art.4 della legge 4.1.1968 n. 15 permette inoltre al cittadino interessato di dichiarare, al funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, ai sensi della legge 191/98 (Bassanini ter), non deve essere più autenticata allorquando la dichiarazione stessa è contenuta in una qualsivoglia istanza da presentare ad amministrazioni pubbliche o ad esercenti pubblici servizi.
E' bene ricordare che ogni cittadino si può avvalere di questo diritto sia nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), con le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri Enti Pubblici (comprese le ASL e quelli economici), sia con le imprese che gestiscono pubblici servizi (ENEL, ASM, INPS, ecc.).
L'autocertificazione non è invece consentita per presentare atti e documenti all'Autorità Giudiziaria nei rapporti con e tra i privati.
Con l'entrata in vigore della legge 191/98 (Bassanini ter), la firma di istanze da presentare agli uffici pubblici ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non deve essere più autenticata se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene consegnata o inviata, anche tramite fax, insieme alla copia fotostatica, ovviamente non autenticata, di un documento d'identità del firmatario.
Con l'autocertificazione il cittadino risparmia sempre l'imposta di bollo (attualmente di £ 20.000).
Nel caso in cui il cittadino veda negarsi il diritto ad utilizzare l'autocertificazione, dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità e la qualifica dell'impiegato, può chiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Nel contempo, il cittadino segnalerà quanto accaduto al Dirigente dell'ufficio.
Si ricorda che l'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale per il delitto di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Si ricorda anche che la Legge 15/68 (art. 26) prevede severe sanzioni penali (anche la reclusione) per chi dichiara il falso, in quanto errate autocertificazioni possono causare gravi danni o abusi.
Elenco dei documenti ai quali si può accedere tramite l'autocertificazione e che non sono più soggetti ad autenticazione.
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di CITTADINANZA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di ESISTENZA in VITA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di LUOGO e DATA di NASCITA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di RESIDENZA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di STATO di FAMIGLIA
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di STATO CIVILE (celibe, coniugato, divorziato, vedovo)
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di STATO LIBERO
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di posizione agli effetti degli OBBLIGHI MILITARI
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di NASCITA DEL FIGLIO
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di MORTE del coniuge o di un discendente o di un ascendente
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni CUMULATIVA
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ (contratti di fornitura servizi acqua-gas-luce e telefono)
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ (istanza di riliquidazione IRPEF)
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ (ex Combattenti)
Dichiarazione Sostitutiva di ATTO di NOTORIETÀ (disdetta canone televisione)
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di ISCRIZIONI in ALBI o ELENCHI tenuti dalla Pubblica Amministrazione (es. REC, Registro Imprese, Albo costruttori ecc.)