Assegno di maternità
Per l’anno 2006, l’assegno è corrisposto per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di euro 289,31 mensili.
Il diritto all’assegno di maternità decorre dal mese successivo alla nascita e/o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. Ogni anno viene rivalutato l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) il quale viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452. Riferimenti
Ufficio Servizi Sociali- Rag. Benigni Marco
Modalità di richiesta
La domanda per la concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dalla madre del minore al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore nella famiglia anagrafica. In mancanza della donna, hanno diritto all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) b) c), del D.M. n. 452/2000.
L’assegno di maternità è concesso dal Comune di residenza per ogni figlio nato o equiparato, ed erogato dall’ I.N.P.S.. La trasmissione dei dati relativi a ciascuna domanda avviene in via telematica.
Requisiti del richiedente
Sono richiesti i seguenti requisiti:
Documentazione richiesta
Sono richiesti i seguenti documenti:
Contribuzione a carico
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Normativa di riferimento
Note
L’Attestazione I.S.E.E. può essere richiesta, gratuitamente, anche presso i Centri di assistenza fiscale, convenzionati con il Comune.
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